Assicurazione auto, moto e
veicoli industriali

Assicura la tua auto o un altro veicolo a motore con le nostre polizze modulari che soddisfano le tue richieste specifiche.​
Scopri perché conviene affidarsi ad Assisoleil!

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L’assicurazione amica
dei tuoi veicoli a motore

Scopri tutti i
vantaggi offerti dalla
nostra agenzia!

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La nostra proposta assicurativa per i veicoli a motore offre un ampio ventaglio di garanzie da modulare secondo le esigenze specifiche del cliente, prevedendo anche agevolazioni tariffarie per abbinamenti di garanzie.

La nostra proposta assicurativa per i veicoli a motore offre un ampio ventaglio di garanzie da modulare secondo le esigenze specifiche del cliente, prevedendo anche agevolazioni tariffarie per abbinamenti di garanzie.

Garanzie

La nostra offerta è molto di più della copertura di Responsabilità Civile obbligatoria! Ti proteggiamo:

  • In caso di danni a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato in aree private;
  • In caso di danni a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato nelle aree aeroportuali con il limite per sinistro di € 2.000.000;
  • Se sei una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente per i danni causati a terzi dal veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida; è considerato terzo anche l’allievo conducente;
  • In caso di danni arrecati agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati se il veicolo assicurato è un autotassametro o un veicolo dato a noleggio con conducente;
  • In caso di danni provocati a terzi da persona munita di valida autorizzazione ad esercitarsi alla guida, anche durante l’eventuale tragitto in strade urbane, strettamente necessario al raggiungimento dei “luoghi poco frequentati” atti ad effettuare le esercitazioni previste per legge;
  • In caso di danni provocati a terzi dalle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa purchè non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici;
  • In caso di danni provocati a terzi dai trasportati, durante la circolazione del veicolo assicurato esclusi i danni al veicolo stesso;
  • In caso di danni provocati a terzi dalle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi;
  • In caso di danni alla tappezzeria del veicolo assicurato ed ai vestiti delle persone trasportate (esclusa la vittima stessa) in caso di soccorso di vittime di incidenti anche non stradali e loro trasporto ad un posto di soccorso medico, fino a € 1.500 per sinistro.

La tua copertura RCA è più ricca con la vasta scelta di condizioni aggiuntive, dal Bonus Protetto per evitare lo scatto del malus sul primo sinistro nel periodo assicurativo, alla Rinuncia alla Rivalsa per tutelarti anche quando alla guida non ci sei tu, al Risarcimento in Forma Specifica che ti dà diritto ad un’agevolazione tariffaria dietro l’impegno a recarti, in caso di sinistro presso una carrozzeria convenzionata con la nostra compagnia.

Guida Esclusiva: l’assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente dall’intestatario al PRA.

Guida Esperta: l’assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente da soggetti di età non inferiore ai 26 anni.

Ti risarcisce dei danni anche parziali derivanti da Incendio/Furto/Rapina consumati o solo tentati.

Sei inoltre coperto anche dai danni da scasso causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto/rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all’interno del veicolo.

E se proteggi il tuo veicolo con un mezzo di protezione, dall’immobilizer all’antifurto satellitare la nostra agenzia ti premia con interessanti agevolazioni tariffarie.

Ti risarcisce i danni fino ad un massimo di € 250.000,00 nei casi di:

  • esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato;
  • incendio o azione del fulmine che dovessero provocare dei danni a terzi non risarcibili in base alla copertura RCA;
  • danni al locale adibito a rimessa di proprietà dell’intestatario al PRA del veicolo o dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in Leasing.

E se hai acquistato la garanzia Incendio, Furto e Rapina, la garanzia Ricorso Terzi e Ripristino Locali è compresa nel premio.

La garanzia Kasko indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo, con persone,  animali, o oggetti in genere, ed in conseguenza di ribaltamento e uscita di strada, ma ti risarcisce anche qualora il tuo veicolo urti contro ostacoli o contro oggetti di qualsiasi tipo.

Indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purchè identificati, senza applicazione di scoperti o franchigie.

Ti offre la possibilità di scegliere tra due massimali di copertura e se ti rivolgi ad un centro per la riparazione autorizzato non ti saranno applicati né scoperti e né franchigie.

Indennizza tutti i danni procurati al tuo veicolo da eventi dolosi in genere e durante tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo di sabotaggio e dimostrazioni.

Ti risarcisce dei danni provocati al tuo veicolo da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d’aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche.

Ti rimborsa tutta una serie di spese che potresti dover affrontare, dalla sostituzione delle serrature del veicolo assicurato al recupero traino e custodia, rimborso spese di re-immatricolazione, duplicazione patente e tante altre ancora.

Garantisce il conducente per gli infortuni derivanti da incidenti durante la circolazione del veicolo assicurato.

La garanzia comprende anche gli infortuni avvenuti:

  • durante la circolazione, nel dare assistenza in caso di incidente stradale;
  • derivanti da imperizia, imprudenza, o negligenza anche gravi o subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.
  • durante la salita e la discesa del veicolo o durante le riparazioni di emergenza effettuate sulla strada, necessarie per riprendere la marcia.
  • durante tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che il conducente non vi abbia preso parte attiva.

Indennizza fino ad un massimo di € 20.000 per sinistro in sede giudiziale e stragiudiziale, necessaria per la tutela dei diritti dell’Assicurato in seguito ad un sinistro rientrante in garanzia.

Sono previste due opzioni di vendita, in modo da soddisfare le diverse necessità di tutela del cliente.

La garanzia dà diritto alla partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti patente sottratti all’assicurato.

Assisoleil ti assiste in caso di soccorso stradale tramite la struttura organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A., mettendoti a disposizione un’auto sostitutiva, l’anticipo delle spese di prime necessità, il recupero del veicolo uscito di strada e tante altre prestazioni a tua disposizione.

Domande
frequenti

Se vuoi sapere quando scade la tua assicurazione auto oppure vuoi verificare lo stato della tua polizza, non devi fare altro che registrarti e accedere alla tua Area Clienti dove potrai consultare tutti i tuoi dati. In alternativa, contatta l’agenzia Assisoleil.

Quando scade l’assicurazione auto devi rinnovarla al più presto: circolare con l’assicurazione auto scaduta è proibito per legge perché vuol dire spostarsi senza una copertura e rischiare di fare incidenti i cui danni non sarebbero coperti. Con la RC auto scaduta rischi una sanzione amministrativa, la sospensione immediata della patente e il sequestro del mezzo.

Quando scade l’assicurazione hai ancora del tempo a disposizione per rinnovarla: si tratta dei cosiddetti “15 giorni di tolleranza”, ossia le due settimane che seguono la data di scadenza della polizza, durante le quali puoi ancora godere della copertura assicurativa, senza incorrere in sanzioni. In questo lasso di tempo devi però provvedere al rinnovo dell’assicurazione, altrimenti dal sedicesimo giorno la copertura cesserà definitivamente e andrai incontro alle sanzioni e ai rischi sopracitati.

Dopo che avrai individuato quale assicurazione auto conviene di più per le tue esigenze, dovrai preparare i documenti necessari per sottoscrivere la tua nuova polizza. Se si tratta di un veicolo nuovo, serviranno la tua carta d’identità, il tuo codice fiscale, il libretto di circolazione e il certificato di proprietà dell’auto. Se desideri sottoscrivere un’assicurazione auto usufruendo della Legge Bersani, allora saranno necessari anche il certificato dello stato di famiglia e i documenti di identità, la copia del contratto di assicurazione in corso di validità di cui è titolare e l’attestato di rischio del familiare dal quale erediterai la classe di merito.

Nel caso in cui, invece, tu debba sottoscrivere una polizza per un veicolo usato, oltre ai documenti sopracitati dovrai portare con te anche il certificato che attesta il passaggio di proprietà dell’auto o la documentazione provvisoria.

La RC Auto è obbligatoria per tutti i veicoli immatricolati e circolanti su strada: copre i danni involontariamente provocati a terzi dal veicolo assicurato, sia quando è in movimento sia quando è in sosta. Nello specifico, la Responsabilità Civile copre:

  • i danni subiti da pedoni, ciclisti e altre persone non trasportate a bordo dell’auto assicurata;
  • i danni subiti dai passeggeri degli altri veicoli coinvolti;
  • i danni fisici subiti dai passeggeri a bordo del veicolo assicurato (i danni alle cose di proprietà dei passeggeri sono risarciti solo nel caso in cui gli stessi non siano legati al proprietario o al conducente del veicolo da relazioni di parentela o di società, come stabilito dalla legge);
  • i danni materiali subiti da oggetti esterni presenti nel luogo del sinistro (ad esempio gli arredi stradali).

Al momento della sottoscrizione della polizza dovrai stabilire il massimale, ovvero la somma massima che la compagnia assicurativa potrà risarcire ai terzi coinvolti nel sinistro.

L’assicurazione RC Auto tutela tutte le persone che hanno riportato danni nell’incidente, compresi i passeggeri dell’auto, ma non copre il conducente responsabile del sinistro. Per questo motivo, per poter contare su un’ulteriore protezione quando sei alla guida, dovresti aggiungere alla tua RC Auto anche la garanzia Infortuni del conducente.

La RC Auto non copre i danni subiti dal conducente responsabile del sinistro: se vuoi essere coperto e ottenere un risarcimento anche per le eventuali lesioni riportate quando sei alla guida, devi includere nella tua polizza anche la garanzia Infortuni del conducente.

La RC Auto, inoltre, non opera quando l’incidente è stato provocato durante la circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario, come ad esempio in caso di furto, a partire dal giorno successivo alla denuncia alle autorità. In questi casi è il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada a risarcire gli eventuali danni a terzi. La RC Auto, infine, non comprende i danni alle cose trasportate a bordo del veicolo responsabile del sinistro.

Esistono poi alcuni casi in cui la compagnia assicurativa decide di esercitare il cosiddetto “diritto alla rivalsa”, ossia la possibilità di rivalersi sul contraente in particolari situazioni. L’assicurazione può rifiutarsi di risarcire i danni, ad esempio, quando:

  • il sinistro è stato provocato intenzionalmente dall’assicurato;
  • l’assicurato è stato trovato alla guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
  • l’assicurato stava trasportando un numero eccessivo di passeggeri per il tipo di veicolo;
  • l’assicurato stava circolando nonostante il veicolo fosse sottoposto a fermo amministrativo;
  • l’assicurato stava circolando con la patente scaduta o con l’assicurazione scaduta oltre il periodo di tolleranza di 15 giorni.

Il sinistro deve essere denunciato entro tre giorni dall’evento, comunicando tutti i dati e trasmettendo gli eventuali documenti alla propria compagnia. In caso di ritardo nella comunicazione, l’assicurato perde il diritto al risarcimento.

La RC Auto risarcisce i danni causati da un sinistro avvenuto durante la circolazione del veicolo, oppure durante la sosta su strade pubbliche o in aree private equiparate a quelle pubbliche perché aperte alla circolazione, come ad esempio i parcheggi di un centro commerciale o le aree di servizio. I danni causati da incidenti avvenuti in aree private chiuse al pubblico e frequentate solo da persone autorizzate, come ad esempio un cortile condominiale, non sono dunque coperti dalla RC Auto. Tuttavia, è possibile scegliere questa opzione in quanto la maggior parte delle polizze auto prevede la copertura anche in queste circostanze: è il caso di Guidamica di Groupama, che ti protegge anche dal rischio di danni a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato in aree private.

Dopo aver individuato quale assicurazione auto scegliere, potrai arricchire la tua polizza con delle coperture accessorie come l’assicurazione Kasko: questa garanzia copre tutti quei danni non provocati da altri per i quali non si può chiamare in causa l’RC Auto di un altro conducente. In sostanza, si ha diritto a un risarcimento del danno a prescindere dalla responsabilità: anche chi danneggia il proprio veicolo in casi come collisione, ribaltamento o uscita di strada, dunque, potrà essere rimborsato, indipendentemente dalla causa del danno.

Sì, grazie alla Legge Bersani puoi ereditare la classe di merito da un familiare convivente. Quando arriva il momento di calcolare l’assicurazione auto, dovresti sempre valutare l’ipotesi della RC Auto familiare. Grazie a questa legge, infatti, in caso di acquisto di un ulteriore veicolo nuovo o usato, anche appartenente a tipologie diverse, la polizza può essere assegnata alla classe di merito più favorevole maturata da un familiare convivente che risulti nel tuo stato di famiglia e che sia proprietario di un veicolo e intestatario di un’assicurazione.

Ci sono però alcune condizioni da soddisfare: la polizza da cui intendi ereditare la classe di merito deve essere attiva; l’intestatario della polizza deve essere una persona fisica; la classe di merito può essere ereditata sia da veicoli assicurati per la prima volta all’interno dello stesso nucleo familiare che da quelli già assicurati al momento del rinnovo della polizza in scadenza, a condizione che non risultino incidenti avvenuti negli ultimi cinque anni.

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